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CONTRATTO
PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
Con
la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, le parti:
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A
proponente acquirente
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| cognome e nome |
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| luogo e data di nascita |
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| residenza |
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| codice fiscale |
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B
proponente
venditrice
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| cognome e nome |
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| luogo e data di nascita |
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| residenza |
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| codice fiscale |
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Convengono
e stipulano quanto segue:
1)
La parte promittente venditrice,
promette e si obbliga a vendere alla parte promittente acquirente, che a sua volta promette e si obbliga ad
acquistare per sé e/o per terze persone od enti che si riserva di indicare alla
stipula dell'atto notarile, l'unità immobiliare appresso descritta e che
precisamente forma oggetto del presente contratto:
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Immobile
sito in
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Descrizione
dell'immobile
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Dati
catastali
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Attualmente
intestata a
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Cognome
e nome
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Luogo
e data di nascita
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La
parte promittente venditrice consegna alla parte promittente acquirente copia
della seguente
documentazione:
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¨
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atto
di provenienza
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¨
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scheda
identificativa catastale
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¨
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regolamento
di condominio e tabella millesimale della porzione immobiliare in oggetto
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¨
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contratto
di locazione.
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2)
La vendita sarà fatta ed accettata
a corpo,nello stato di fatto e di diritto in cui detta unità immobiliare
attualmente si trova, con diritti, ragioni, azioni, accessioni, pertinenze,
dipendenze, fissi ed infissi, servitù attive e passive9
così come visti dalla parte promittente acquirente e dalla stessa
trovati di suo gradimento.
3)
La parte promittente venditrice
dichiara di avere la piena e personale proprietà e la pacifica disponibilità
per la vendita della suddetta unità immobiliare e che la stessa viene venduta
libera da persone e cose ed altresì franca e libera da pesi e vincoli, da
trascrizioni pregiudizievoli o ipoteche (inserire eventuali eccezioni)
Per
quanto sopra, presta al riguardo la
più ampia garanzia da evizione e da molestie nel possesso. Garantisce in
particolare che l'immobile non è sottoposto alle norme della legge n.1089 del
1/6/1939 (tutela immobili storici) e che non ha nella storia della proprietà
trasferimenti per donazioni, tali da rendere applicabile la norma dell'art. 563
del Codice civile.
La
parte promittente venditrice dichiara inoltre:
¨
che l'intera unità immobiliare è pienamente conforme alle disposizioni delle
norme e dei regolamenti urbanistici ed edilizi
¨
ma che in data è
stata presentata regolare domanda
di condono (indicare gli estremi).
Attesta
inoltre che il reddito fondiario dell'immobile, oggetto della presente, è stato
denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi e che si ripromette di farlo
anche nella prossima, qualora non fosse stipulato il contratto notarile di
trasferimento.
4)
Nella futura vendita saranno
compresi i diritti dì comproprietà e ogni alto diritto sulle parti comuni
dello stabile di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto. Dette parti
comuni sono indivisibili tra condòmini ed i diritti di questi ultimi in ordine
alle stesse sono regolati nel Regolamento di Condominio - che la parte
promittente acquirente si obbliga sin d'ora ad accettate in ogni sua parte per sé,
eredi ed aventi causa - e, in assenza ditale regolamento, dalla legge, dagli usi
e dalle consuetudini locali.
5)
Il prezzo della futura
vendita viene dalle parti di comune accordo pattuito in euro:
che la parte promittente acquirente si
impegna a pagare alla parte promittente venditrice nei modi e nei termini
seguenti:
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a)
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quanto
a euro
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vengono
versate contestualmente alla sottoscrizione della presente promessa di
vendita,
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¨
a titolo di caparra confirmatoria, oppure
¨
a titolo di acconto sul maggior prezzo e non di caparra
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somma che la parte
promittente venditrice dichiara di aver ricevuto; rilasciando all'uopo relativa
quietanza con la sottoscrizione della presente
b)
quanto alla rimanente somma di euro
la stessa verrà corrisposta come segue:
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b1
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quanto
a euro
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Entro e non oltre il
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B2
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quanto
a euro
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a totale saldo del dovuto all'atto
della stipula del rogito notarile di compravendita, contestualmente al
quale sarà trasferito il possesso
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Il saldo, o parte di esso, potrà essere
anche corrisposto a mezzo mandato irrevocabile di accredito del netto ricavo di
mutuo bancario che la parte promittente acquirente potrà istruire presso
istituto di credito di sua scelta e con garanzia sull'immobile in oggetto.
6)
Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro e non oltre il
presso il Notaio scelto a cura della parte promittente acquirente, che si
impegna a comunicare il nominativo dello stesso almeno una settimana prima della
data fissata per l'atto.
Le spese inerenti e conseguenti l'atto
definitivo di compravendita e quelle della presente scrittura sono a carico
della parte promittente acquirente, mentre l'INVIM, se dovuta, sarà a carico
della parte promittente venditrice. Imposte
e tasse sono a carico delle parti come per legge.
7)
Le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che la presente
promessa di compravendita, avendo esclusivamente valore obbligatorio tra le
parti stesse, non determina ancora il trasferimento della proprietà
dell'immobile in oggetto, il quale si verificherà unicamente, cosi come ogni
altro effetto reale, con la stipulazione dell'atto pubblico notarile.
Da tale
data gli utili e gli oneri della proprietà andranno rispettivamente a favore ed
a carico della parte promittente acquirente.
Le
spese condominiali per opere, solo approvate in preventivo oppure già eseguite,
non ancora pagate in tutto o in parte al momento della stipulazione dell'atto
pubblico, saranno a carico di
8)
Le spese di registro, di bollo e le altre eventuali inerenti, comprese le
conseguenti ipoteche, soprattasse e sanzioni, comunque relative alla presente
scrittura, saranno interamente a carico della parte che, non conformandosi a
quanto in essa contenuto e previsto, darà causa al suo utilizzo ed alla sua
eventuale produzione in giudizio.
Data
Parte
promittente venditrice Parte promittente acquirente
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Ai
sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto e di
approvare specificamente gli articoli 2, 3, 4, 7 della presente scrittura.
Parte
promittente venditrice Parte promittente acquirente
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