Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione
del testo del decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note,
ai sensi dell'art.
8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note
qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate
o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e
l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
Art. 1.
1.
La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili
adibiti ad
uso abitativo, gia' disposta ai sensi dell'articolo 80,
comma 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei
confronti degli inquilini in possesso
dei requisiti indicati al comma
20 del medesimo articolo 80, e' differita
fino al 31 dicembre 2001.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo
dell'art. 80, commi 20 e 22,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e
pluriennale dello Sato (legge finanziaria 2001)":
"20. I comuni indicati
dall'art. 6 della legge
9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10
per
cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui
all'art. 11
della medesima legge alla locazione di immobili
per inquilini assoggettati a
procedure esecutive di sfratto
che hanno nel nucleo familiare
ultrassessantacinquenni, o
handicappati gravi, e che non dispongano di
altra
abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto
di una
nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi
possono utilizzare immobili
del proprio patrimonio, ovvero
destinare ulteriori risorse proprie ad
integrazione del
Fondo anzidetto.
(Omissis).
22. Fino alla scadenza del
termine di cui al comma 21
sono sospese le procedure esecutive di sfratto
iniziate
contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui
al
comma 20".
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.